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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/10761/1136

Data: 16-mar-2012
Autori: Calandrino, Rosalia
Titolo: Rimedi generali del contratto e rimedi edilizi della vendita. Limiti e ragioni della specialità
Abstract: Il percorso seguito, al fine di lumeggiare il modo in cui il rapporto intercorrente tra rimedi generali del contratto e rimedi edilizi della vendita opera nel nostro ordinamento giuridico, ha preso le mosse dall analisi degli elementi costitutivi della fattispecie dazione di cosa viziata e mancante di qualità essenziali o promesse , in una dimensione di tipo descrittivo. Si è tentato di capire se tali fattispecie possano trovare una differente soluzione richiamando istituti di parte generale, quali l inadempimento contrattuale o l errore. L esito di tale preliminare approccio è stato negativo, essendo insormontabili gli ostacoli di tipo strutturale nella riconduzione della fattispecie in questione alle citate figure della disciplina generale del contratto. E ciò deporrebbe in favore della natura autonoma del meccanismo garanzia, quale assicurazione di un risultato , un risultato il cui verificarsi non passa per il tramite di una condotta doverosa. Adottato il diverso punto di vista funzionale , ovvero prendendo in considerazione la logica da cui tali rimedi muovono, si è ritenuto che il rapporto di specialità operi nel solo raffronto tra tutela edilizia pura (restitutoria) e tutela risolutoria generale, pur non dimenticando le differenze strutturali dei presupposti di attivazione. Tale rapporto va invece escluso in relazione alla differente ipotesi dell errore, rispetto alla quale l ordinamento giuridico muove da una diversa logica: la rimozione di un contratto frutto di un viziato processo di formazione della volontà contrattuale. Ne segue che, in tale eventualità, non opera la specialità della disciplina edilizia, non essendo possibile immaginare alcun rapporto di genus a species. Unico rimedio con il quale i rimedi restitutori operano è allora rappresentato dal rimedio risarcitorio, richiamato già dall art. 1494 c.c. Si tratta di una tutela che appare però autonoma dal sistema garanzia, essendone diversi i presupposti e le finalità . Conclusivamente, la portata sostitutiva dei rimedi edilizi impedisce l operatività dei rimedi generali, ma solo di quei rimedi muoventi da una ratio comune (risoluzione per inadempimento e per impossibilità), lasciando intonsi quei rimedi che soddisfano differenti bisogni di tutela (annullamento per errore).
InArea 12 - Scienze giuridiche

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CLNRSL81P55A176J-RIMEDI GENERALI DEL CONTRATTO E RIMEDI EDILIZI DELLA VENDITA. Limiti e ragioni della specialita.pdfRIMEDI GENERALI DEL CONTRATTO E RIMEDI EDILIZI DELLA VENDITA. Limiti e ragioni della specialità1,09 MBAdobe PDFVisualizza/apri


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